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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Cosa è il DVR e la valutazione del rischio?

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”. 

La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.

Quanto costa effettuare la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR?

Il costo è a partire da 200 € per piccole attività di basso rischio.

Per avere un preventivo personalizzato contattaci

A quale sanzione incorre il Datore di Lavoro che non effettua la valutazione dei rischi?

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Cosa deve contenere il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta, suggerendo semplicemente alcuni consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà valutata. Occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E’ necessario dunque misurare ciascun rischio, non è sufficiente solo menzionarlo nel documento. Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale.

Per poter redigere un DVR è indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. E’ per questi motivi che non è possibile redigere un DVR senza il sopralluogo tecnico. I cosiddetti “DVR on line”, ossia che vengono redatti senza la visita del professionista in azienda, risultano gravemente incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo generano immancabilmente prescrizioni e sanzioni.

Cos’è un Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS)?

E’ il Documento di Valutazione dei Rischi redatto partendo da un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno. Può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori con esclusione delle seguenti: aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto.

Il DVRS prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:

  • descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
  • individuazione dei pericoli presenti;
  • valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
  • definizione del programma di miglioramento.

Per maggiori informazioni contattaci saremo lieti di darti tutte le spiegazioni a riguardo.

Quanto tempo ho per mettermi in regola con il DVR?

Spesso, secondo la nostra esperienza, si pensa che esista un periodo di tolleranza per la redazione del documento. Questo era vero prima dell’approvazione della Legge 161/14, varata a seguito di una procedura di infrazione comminata all’Italia dalla Comunità Europea, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 obbligando il Datore di Lavoro a rendere disponibile il DVR in concomitanza con l’apertura dell’attività.

Esempio di Redazione di un DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR rappresenta il biglietto da visita per quanto riguarda lo stato di Salute e Sicurezza della società. Al suo interno sarà necessario inserire alcune informazioni essenziali che andiamo a riassumere poco sotto:

Anagrafica aziendale

  • Ragione sociale, contatti aziendali, indirizzo di tutte le sedi, tipologia di attività svolta, codice ATECO, numero dipendenti, dati anagrafici del Datore di Lavoro e di eventuali suoi formalmente delegati per compiti di sicurezza sul lavoro, planimetria (riportante anche i macchinari e gli impianti utilizzati e la loro collocazione)

Organigramma del servizio di prevenzione e protezione

  • Anagrafica delle persone facenti parte del servizio di prevenzione e protezione: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Addetti alla Gestione delle Emergenze (Addetto Primo Soccorso e Addetto Antincendio).

Metodologia adottata per la valutazione dei rischi

  • interviste ai lavoratori e sopralluogo nei locali di lavoro;
  • individuazione dei pericoli presenti in ogni fase lavorativa ed in ogni ambiente di lavoro;
  • individuazione dei lavoratori esposti ai vari rischi;
  • stima dell’esposizione;
  • criteri di misurazione dei rischi.

Descrizione del ciclo lavorativo ed identificazione delle mansioni

  • descrizione delle diverse fasi del ciclo lavorativo con elenco degli impianti presenti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, delle sostanze chimiche impiegate;
  • identificazione delle mansioni ed elenco dei lavoratori suddiviso per mansioni, associando a ciascun lavoratore i rischi principali a cui è esposto;

Elenco dei rischi valutati suddivisi per ambiente lavorativo

  • Stima della gravità del danno e della probabilità che ciascun pericolo possa tramutarsi in danno, riportando le misure di prevenzione e di protezione attuate tenendo conto della valutazione

Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

  • misure di prevenzione predisposte per la gestione del rischio (incluso l’eventuale protocollo sanitario);
  • priorità di intervento;
  • tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
  • persona responsabile dell’attuazione dell’intervento.

Gli errori più comuni nella stesura del DVR

Di seguito riportiamo brevemente alcuni principali errori di impostazione nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento che ricorrono regolarmente.

  1. Incompletezza, mancanza di specificità, incongruenza: i DVR sono a volte incompleti e/o mancanti di specificità. Secondo la cassazione, non è solo l’assenza ma la incompletezza del documento in questione a concretizzare l’ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un significato solo formale.
  2. Mancato aggiornamento periodico del DVR e considerazione della migliore scienza e tecnica: le sentenze più recenti insistono molto sull’obbligo di aggiornamento del DVR e fanno emergere con particolare evidenza il fatto che non sempre i DVR sono aggiornati come dovrebbero. Il DVR è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori. Il Datore di Lavoro ha l’onere di provvedere ad individuare secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento provvedendo, inoltre, al suo aggiornamento.
  3. Mancata considerazione dei pericoli “notori” e della “casistica concretamente verificabile”: secondo le sentenze della cassazione, il rischio connesso alla presenza, tra gli strumenti messi a disposizione dei lavoratori, di una macchina idonea ad essere impiegata tra diversi usi, deve essere necessariamente considerato all’interno del documento.
  4. Mancata considerazione di ciò che si è già verificato.
  5. Mancata individuazione nel DVR delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione (art.28 comma 1 lett.d) D.Lgs.81/08)​

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