In materia di sicurezza sul lavoro, valutare i rischi dell’attività aziendale il datore di lavoro deve redigere un documento denominato DVR o Documento di Valutazione dei Rischi, o, ancora, ma più impropriamente, Documento Prevenzione Rischi.
La valutazione dei rischi e la conseguente redazione del DVR sono tra gli obblighi principali che incombono su ogni Datore di Lavoro ai sensi del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, e, in particolare, degli artt. 17, 28 e 29 D. Lgs. 81/08. La funzione di questo documento è importantissima: valutare i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori che svolgono la propria attività nell’impresa è il primo passo per prevenirli e quindi garantire la sicurezza aziendale.
Di seguito tratteremo il Documento Prevenzione Rischi in tutte le sue sfaccettature, per fornirti una guida completa su questo argomento. Se invece cerchi un supporto qualificato e professionale per la elaborazione e redazione del DVR, C&P Service Srl potrà fornirti un valido aiuto permettendoti di rispettare tutte le nome in materia di sicurezza sul lavoro.
Cos’è il DVR sicurezza lavoro
Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.
Il DVR svolge proprio questo compito. Il documento di valutazione dei rischi è un documento aziendale con cui il Datore di Lavoro individua i pericoli per la sicurezza e la salute che possono essere generati dalle attività lavorative svolte all’interno dell’azienda.
La funzione del documento prevenzione rischi non è solo quella di identificare i fattori di pericolo, ma, allo stesso tempo, serve a individuare le misure di sicurezza che devono essere adottate per prevenire e quindi contenere i rischi stessi e, quindi, arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e della malattia professionale.
In definitiva, mediante il DVR il datore di lavoro individua le misure di prevenzione e protezione che dovrà adottare nella gestione della sua azienda per garantire la sicurezza sul lavoro.
Obbligo di adozione del DVR nelle imprese
Il Documento Valutazione Rischi è un documento obbligatorio in tutte le imprese nelle quali è presente almeno un lavoratore. Proprio perché il datore di lavoro è garante della sicurezza dei lavoratori, incombe su quest’ultimo l’obbligo di adottare il DVR aziendale, al fine di individuare le misure di sicurezza da adottare in azienda.
Non solo il documento prevenzione rischi è obbligatorio, ma la mancanza di valutazione del rischio sul lavoro è punita con gravi sanzioni, rappresentando una delle gravi violazioni che impongono agli organi di controllo di sospendere l’attività imprenditoriale. Determina anche la carenza di requisiti per richiedere la patente a punti edilizia, impedendo all’impresa o al lavoratore autonomo l’accesso ai cantieri. In altre parole, un’azienda mancante del documento di valutazione dei rischi a norma del D. Lgs. 81/08 non può svolgere le attività che le sono proprie.
Per quanto riguarda le sanzioni, l’art. 55 del D. Lgs. 81/08 prevede l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per il Datore di lavoro che non si munisce di DVR. Esistono inoltre sanzioni specifiche per ogni violazione dell’art. 28 comma 2 del Testo Unico, e, in particolare, per ogni carenza o incompletezza degli elementi che il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere.
Chi deve redigere il DVR aziendale
Abbiamo già detto che il Datore di Lavoro è il soggetto preposto alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In questo senso, l’art. 17 del D.Lgs. 81/08 indica la valutazione dei rischi tra gli obblighi non delegabili posti a carico del Datore di Lavoro.
Nell’attività di redazione del DVR, in ogni caso, l’imprenditore può farsi assistere dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), come stabilito dell’art. 33 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. In particolare, la figura del RSPP e quella del Medico Competente, quest’ultimo in forza dell’art. 25, possono collaborare nella predisposizione del DVR. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, infine, deve essere consultato a norma dell’art. 50.
Cosa deve contenere il Documento Valutazione Rischi
Redigere il DVR significa prima di tutto valutare e individuare misure di prevenzione e protezione adeguate al rischio rilevato e, in aggiunta, elaborare un programma delle misure individuate e atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
L’adozione di un Documento Prevenzione Rischi richiede pertanto l’esecuzione di alcune fasi:
- Determinare i rischi della realtà aziendale e scomporli in rischi di tipo omogeneo;
- Identificare rischi ed eventi dannosi e/o pericolosi, connessi sia al luogo di lavoro sia alle attività lavorative;
- Identificare i pericoli per ogni mansione;
- Misurare i rischi.
Passando ad esaminare il contenuto del DVR, diciamo subito che esso è delineato nell’art. 28 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro. In forza di questa norma, il Documento di Valutazione dei Rischi contiene:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Guida alla stesura del Documento Prevenzione Rischi
A parte il contenuto minimo del documento di valutazione rischi, che come abbiamo visto è predeterminato dalla normativa, non è prevista alcuna metodologia specifica da adottare nella stesura del DVR aziendale.
La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro, che secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 deve provvedervi “con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
L’estrema genericità delle disposizioni in materia di redazione del Documento di Valutazione Rischi porta spesso, nella pratica, ad ottenere documenti parziali e non conformi alle effettive esigenze dell’impresa.
Per sopperire alle carenze della normativa, è possibile tenere a mente alcuni consigli che torneranno utili nella redazione del documento valutazione.
Il Documento Prevenzione Rischi non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale e l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta.
Non deve neanche suggerire consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà aziendale oggetto di valutazione ed entrare nel vivo dei rischi a cui i lavoratori possono essere soggetti.
Non solo. Nel DVR aziendale occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi conseguenti. Diventa necessario, dunque, che il Documento di Valutazione dei Rischi contenga la misurazione di ogni singola situazione di pericolo, mentre non è sufficiente solo menzionarla nel documento.
Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, l’indicazione del soggetto responsabile dell’attuazione e una programmazione temporale.
Per poter redigere un DVR è indispensabile un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, sarà in grado di valutare quantitativamente tutti i rischi. Questo aspetto, inoltre, accomuna DUVRI e DVR.
Proprio per questo non è possibile redigere un DVR senza avere effettuato un sopralluogo tecnico. I cosiddetti “DVR online”, quelli che vengono redatti senza la visita del professionista in azienda, risultano gravemente incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo generano immancabilmente prescrizioni e sanzioni.
Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS)
Spesso nella pratica si incontra anche il DVRS. Si tratta di un Documento di Valutazione dei Rischi redatto partendo da un modello di riferimento di base, approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con Decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno.
Il documento di valutazione dei rischi standardizzato può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori. Ne restano escluse, però, le imprese industriali, gli impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto.
Il DVRS prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:
- descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
- individuazione dei pericoli presenti;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
- definizione del programma di miglioramento.
Per maggiori informazioni contattaci, saremo lieti di darti tutte le spiegazioni a riguardo.
Quanto tempo hai per metterti in regola con il DVR?
Spesso si pensa che esista un periodo di tolleranza per la redazione del DVR aziendale. Questo era vero prima dell’approvazione della Legge 161/14, varata a seguito di una procedura di infrazione comminata all’Italia dalla Unione Europea.
La nuova normativa ha integrato il contenuto degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, obbligando il Datore di Lavoro a rendere disponibile il DVR in concomitanza con l’apertura dell’attività.
In particolare, all’art. 28 comma 3 bis D.Lgs. n. 81/08 sono stati aggiunti i seguenti periodi:
“Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Con l’introduzione di questa nuova disposizione, il datore di lavoro, nel caso di costituzione di una nuova impresa e fermo restando il termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività, dovrà effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e predisporre il DVR. Dovrà produrre inoltre preventiva e idonea documentazione al fine di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi di legge.
Non solo. L’art. 28 comma 3 bis D.Lgs. 81/08 aggiunge che “Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
La necessità che il DVR sia immediatamente elaborato, anche nei casi di sopravvenuta variazione della valutazione dei rischi, come accade anche per il DUVRI, rende necessario che ogni impresa con almeno un lavoratore predisponga quanto necessario per la immediata redazione o l’aggiornamento del DVR.
Esempio di Redazione di un DVR
Come dicevamo, il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR rappresenta un vero e proprio biglietto da visita dell’impresa, rivelandone lo stato di Salute e Sicurezza. Al suo interno sarà necessario inserire alcune informazioni essenziali che andiamo a riassumere di seguito:
Anagrafica aziendale
- Ragione sociale, contatti aziendali, indirizzo di tutte le sedi, tipologia di attività svolta, codice ATECO, numero dipendenti, dati anagrafici del Datore di Lavoro e di eventuali suoi delegati formalmente per compiti di sicurezza sul lavoro, planimetria (riportante anche i macchinari e gli impianti utilizzati e la loro collocazione)
Organigramma del servizio di prevenzione e protezione
- Anagrafica delle persone facenti parte del servizio di prevenzione e protezione: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Addetti alla Gestione delle Emergenze (Addetto Primo Soccorso e Addetto Antincendio).
Metodologia adottata per la valutazione dei rischi
- interviste ai lavoratori e sopralluogo nei locali di lavoro;
- individuazione dei pericoli presenti in ogni fase lavorativa ed in ogni ambiente di lavoro;
- individuazione dei lavoratori esposti ai vari rischi;
- stima dell’esposizione;
- criteri di misurazione dei rischi.
Descrizione del ciclo lavorativo ed identificazione delle mansioni
- descrizione delle diverse fasi del ciclo lavorativo con elenco degli impianti presenti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, delle sostanze chimiche impiegate;
- identificazione delle mansioni ed elenco dei lavoratori suddiviso per mansioni, associando a ciascun lavoratore i rischi principali a cui è esposto;
Elenco dei rischi valutati suddivisi per ambiente lavorativo
- Stima della gravità del danno e della probabilità che ciascun pericolo possa tramutarsi in danno, riportando le misure di prevenzione e di protezione attuate tenendo conto della valutazione.
Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- misure di prevenzione predisposte per la gestione del rischio (incluso l’eventuale protocollo sanitario);
- priorità di intervento;
- tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
- persona responsabile dell’attuazione dell’intervento.
Gli errori più comuni nella stesura del DVR
Di seguito riportiamo brevemente alcuni dei principali errori di impostazione del DVR, soprattutto nella parte in cui si occupa della valutazione dei rischi.
- Incompletezza, mancanza di specificità, incongruenza: i DVR sono a volte incompleti e/o mancanti di specificità. Secondo la Cassazione, non è solo l’assenza ma anche la incompletezza del documento in questione a concretizzare l’ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un significato solo formale.
- Mancato aggiornamento periodico del DVR e considerazione della migliore scienza e tecnica: le sentenze più recenti in questa materia insistono molto sull’obbligo di aggiornamento del DVR e fanno emergere con particolare evidenza il fatto che non sempre i DVR sono aggiornati come dovrebbero. Ricordiamo a questo proposito che il Datore di Lavoro ha l’onere di individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di rischio presenti concretamente all’interno dell’azienda.
- Mancata considerazione dei pericoli “notori” e della “casistica concretamente verificabile”: secondo le sentenze della Corte di Cassazione, il rischio connesso alla presenza, tra gli strumenti messi a disposizione dei lavoratori, di una macchina idonea ad essere impiegata tra diversi usi, deve essere necessariamente considerato all’interno del documento.
- Mancata considerazione di ciò che si è già verificato.
- Mancata individuazione nel DVR delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione (art. 28 comma 1 lett. d) D. Lgs. 81/08)
Quanto costa l’elaborazione del DVR?
Il costo delle attività connesse alla predisposizione del Documento Prevenzione Rischi varia in base alle caratteristiche dell’azienda e, in particolare, alle sue dimensioni, alla dislocazione delle varie unità, alla complessità delle attività che ivi si svolgono.
C&P Service Srl, leader nel settore della sicurezza aziendale, può fornirti la consulenza necessaria per ogni esigenza. Per avere un preventivo personalizzato contattaci!
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